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10/02/10 – Ulteriori modifiche alla L. R. 3/2009
La L.R. 5/2009 all'art.1 comma 17 ha abrogato il comma 25 dell'art. 5 della L.R. 3/2009 in materia di realizzazione ed esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili che prevedeva: " In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), articolo 12, è rilasciata dalle province con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non può essere superiore a centottanta giorni."