[ Torna all'inizio della pagina ]
[ Salta al Menù della Mappa del sito e dei Link utili ]
09/09/09 – Novità sulla disciplina SUAP
Importanti novità sono state introdotte dalle leggi regionali 1/2009 e 3/2009 alla disciplina SUAP dettata dalla legge regionale 3/2008 art. 1 commi 16-32.
L.R. 1/2009 Art 4 c.5
Nell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 22, la lettera b) è così sostituita:
"b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali;";
b) nel comma 25, dopo le parole: "per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14" e dopo le parole: "valutazione ambientale strategica (VAS)" sono rispettivamente aggiunte le seguenti parole: "e seguenti", "o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).".
L.R. 3/2009 Art 5 c. 21
Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "Autorizzazione integrata ambientale (AIA)" sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza ambientale.".
L.R. 3/2009 Art 2 c. 30
Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente:
"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.".